La tariffa per le mediazioni contrattuali è concordata individualmente con le parti dal Mediatore e dipende dalla natura e dal grado di complessità della controversia. In linea di massima, le parti condividono le spese della mediazione a metà. In assenza di un accordo sul metodo di pagamento, le spese della mediazione sono a carico del richiedente. Durante la mediazione, le parti possono decidere autonomamente e concordare modalità diverse da quelle indicate sopra per il regolamento delle spese sostenute durante la mediazione.
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Nel caso delle mediazioni giudiziarie, i costi sono stati stabiliti nel Decreto del Ministro della Giustizia del 20 giugno 2016 riguardante l'importo della remunerazione e dei costi rimborsabili al mediatore nel procedimento civile. In conformità all'articolo 183 del Codice di Procedura Civile, il Mediatore riscuote direttamente le spese dalle parti del procedimento giudiziario. Il tribunale può, in casi giustificati, esentare le parti da tutto o parte dei costi del procedimento, compresi i costi della mediazione. A tal fine, è necessario presentare al tribunale una domanda di esenzione dai costi, corredata da una dichiarazione sullo stato civile, il patrimonio, il reddito e le fonti di sostentamento.
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